Chi può avvalersi

Possono utilizzare il Mod. 730, presentandolo al CAF, i contribuenti che sono:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale);

  • soggetti che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità, ecc.);

  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;

  • sacerdoti della Chiesa cattolica;

  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);

  • soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno possono presentare il Mod. 730 ad un CAF se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Inoltre possono utilizzare il Mod. 730 i soggetti che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa – almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730, se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.

In sintesi il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

1) redditi di lavoro dipendente;
2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e più precisamente:

  • rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

  • le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata;

  • compensi dei soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole;

  • remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa Cattolica;

  • indennità e assegni vitalizi dei parlamentari nazionali ed europei e degli altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali ecc.), indennità dei giudici costituzionali;

  • compensi dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili;

  • borse di studio o altro sussidio per fini di studio o di addestramento professionale (tra i quali rientrano le somme percepite dai soggetti impegnati in piani di inserimento professionale – P.I.P.);

  • compensi corrisposti dallo Stato ad altri enti locali per l’esercizio di pubbliche funzioni (commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali, ecc.;

  • compensi corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza.

3) redditi dei terreni e dei fabbricati;
4) redditi di capitale;
5) redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA e più precisamente:

  • redditi derivanti dall’utilizzazione di opere dell’ingegno, invenzioni industriali, ecc. (diritti d’autore, royalties, ecc.), non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, a condizione che il percettore di tali redditi sia anche l’autore o l’inventore;

  • utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società di capitali.

6) alcuni dei redditi diversi;
7) alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO Persone fisiche, i contribuenti che possiedono:

  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;

  • redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA ;

  • redditi “diversi” non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D5 (ad es. proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende, proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende).

Non possono, inoltre, utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:

  • devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es., imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione Iva , venditori “porta a porta”).