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Chi
può avvalersi
Possono utilizzare il
Mod. 730, presentandolo al CAF, i contribuenti che sono:
-
pensionati o lavoratori dipendenti
(compresi coloro per i quali il reddito è determinato sulla base
della retribuzione convenzionale);
-
soggetti che percepiscono indennità
sostitutive di reddito di lavoro dipendente (quali il
trattamento di integrazione salariale, l’indennità di mobilità,
ecc.);
-
soci di cooperative di produzione e
lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei
prodotti agricoli e di piccola pesca;
-
sacerdoti della Chiesa cattolica;
-
giudici costituzionali,
parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche
elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
-
soggetti impegnati in lavori
socialmente utili.
I lavoratori con
contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore
all’anno possono presentare il Mod. 730 ad un CAF se il rapporto di
lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono
i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.
Inoltre possono utilizzare il Mod. 730 i soggetti che posseggono
soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa –
almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di
luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il
conguaglio.
I soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto delle
persone incapaci, compresi i minori, possono utilizzare il Mod. 730,
se per questi contribuenti ricorrono le condizioni sopra indicate.
In sintesi il modello 730 può essere utilizzato per dichiarare le
seguenti tipologie di reddito:
1) redditi di lavoro dipendente;
2) redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e più
precisamente:
-
rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa;
-
le indennità per la cessazione di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non
assoggettabili a tassazione separata;
-
compensi dei soci di cooperative di
produzione e lavoro, di servizi, agricole;
-
remunerazioni dei sacerdoti della
Chiesa Cattolica;
-
indennità e assegni vitalizi dei
parlamentari nazionali ed europei e degli altri titolari di
cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali,
comunali ecc.), indennità dei giudici costituzionali;
-
compensi dei soggetti impegnati in
lavori socialmente utili;
-
borse di studio o altro sussidio
per fini di studio o di addestramento professionale (tra i quali
rientrano le somme percepite dai soggetti impegnati in piani di
inserimento professionale – P.I.P.);
-
compensi corrisposti dallo Stato ad
altri enti locali per l’esercizio di pubbliche funzioni
(commissioni edilizie comunali, commissioni elettorali comunali,
ecc.;
-
compensi corrisposti ai membri
delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e agli esperti
del tribunale di sorveglianza.
3) redditi dei
terreni e dei fabbricati;
4) redditi di capitale;
5) redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita
IVA e più precisamente:
-
redditi derivanti
dall’utilizzazione di opere dell’ingegno, invenzioni
industriali, ecc. (diritti d’autore, royalties, ecc.), non
conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali, a condizione
che il percettore di tali redditi sia anche l’autore o
l’inventore;
-
utili spettanti ai promotori e ai
soci fondatori di società di capitali.
6) alcuni dei redditi
diversi;
7) alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.
Non possono utilizzare il Mod. 730 e devono presentare il Mod. UNICO
Persone fisiche, i contribuenti che possiedono:
-
redditi
d’impresa, anche in forma di partecipazione;
-
redditi di lavoro
autonomo per i quali è richiesta la partita IVA ;
-
redditi “diversi”
non compresi tra quelli indicati nel quadro D, rigo D5 (ad es.
proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende,
proventi derivanti dall’affitto e dalla concessione in usufrutto
di aziende).
Non possono, inoltre,
utilizzare il Mod. 730 i contribuenti che:
-
devono presentare
anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, sostituti
d’imposta modelli 770 ordinario e semplificato (ad es.,
imprenditori agricoli non esonerati dall’obbligo di presentare
la dichiarazione Iva , venditori “porta a porta”).
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